Si tratta di una perizia tecnica richiesta da una delle due parti in giudizio, per contestare quella presentata dalla controparte o dal consulente tecnico d’ufficio.
Il perito può esaminare la perizia di controparte e verificare se quest’ultima è stata redatta seguendo le best-practices della digital forensics, controllando che siano stati utilizzati gli strumenti (hardware e software) corretti e certificati.
La controperizia informatica accerta altresì se ci sono state negligenze di analisi di elementi che stanno alla base della prova informatica, oggetto delle conclusioni.
Perizia informatica di parte redatta dal tecnico informatico nominato dalla parte per la tutela della propria tutela giuridica, in un procedimento giudiziale già in corso, oppure in fase stragiudiziale prima dell’instaurarsi di un procedimento o al fine di scongiurare l’instaurarsi dello stesso.
Perizia informatica del CTU redatta dal consulente tecnico d’ufficio, nominato in corso di causa al fine di consentire al giudicante di poter acquisire dati tecnici per poter giungere ad una sentenza motivata.
Perizia informatica della P.G. (polizia postale, squadra reati informatici, g.d.f.) stilata su incarico del P.M. nel procedimento penale con scopo di accertare e analizzare l’imputabilità o la linea difensiva di un soggetto .
Perizia informatica del consulente del P.M. nominato in corso di procedimento penale dal Pubblico Ministero, al quale è possibile contestarne le motivazioni con la redazione di una controperizia asseverata che ne inficia la validità.
Una volta preso atto del risultato di una perizia informatica, svolta da controparte o da una Procura tramite P.G. o dal consulente tecnico d’ufficio, se le risultanze a cui tale perizia è giunta non ci soddisfano sarà bene contestarne il contenuto il prima possibile. In caso contrario tale documento verrà preso come riferimento dal Giudice, che non potendosi esprimere riguardo a fatti prettamente tecnici, si rifà sempre alle conclusioni a cui è giunto il perito che ha redatto la perizia, accogliendone le conclusioni che diverranno la base del giudicato.
La contestazione della perizia può avvenire in modo generico e sbrigativo in udienza o nelle note istruttorie depositate dall’avvocato oppure più verosimilmente con il deposito di una propria controperizia che appunto sconfessi le conclusioni a cui è giunta la parte.
La stesura di una controperizia informatica prevede una prima fase di analisi della perizia prodotta dalla parte per determinare se è stata redatta seguendo le best-practices della digital forensics e se sono stati utilizzati gli strumenti (hardware e software) corretti e certificati; dopo di che si dovrà verificare le modalità con sui sono stati ricercati i dati e valutare quindi le conclusioni a cui è giunto il perito. Molto spesso infatti tali conclusioni non tengono conto di molti aspetti complessi del dato informatico e sull’interpretazione di questi, portando dunque il tecnico a giungere a conclusioni non corrette o tendenziose.
La seconda fase prevede la redazione della controperizia informatica che indicherà gli eventuali errori o le dimenticanze presenti nella perizia informatica in esame. Le perizie informatiche, sovente, sono contestabili non tanto per errori di tipo tecnico/procedurali, ma bensì per negligenze di analisi di elementi che stanno alla base della prova informatica oggetto delle conclusioni.